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Accordo-quadro per l’attuazione di percorsi
di alternanza scuola-lavoro nella regione Puglia
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Tra l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia, la Regione Puglia, la Confindustria Puglia, l’Unione
Regionale delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato
di Puglia e la SPEGEA |
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Vista la legge 15.3.1997, n.59, recante Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 24.6.1997, n. 196, recante Norme
in materia di promozione dell’occupazione, e in particolare
l’art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
Vista la legge 18.12.1997, n. 440, relativa all’Istituzione
del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta
formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il decreto interministeriale 25.3.1998, n.
142, contenente il regolamento di attuazione dell’art. 18
della legge 196/97;
Visto il decreto legislativo 31.3.1998, n. 112,
relativo al Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il DPR 8.3.1999, n. 275, con il quale è
stato approvato il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 17.5.1999, n. 144, e in particolare
l’art. 68 sull’obbligo di frequenza di attività
formative fino al diciottesimo anno di età;
Visto il DPR 12.7.2000, n. 257, con il quale è
stato approvato il Regolamento di attuazione del citato art. 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il DPR 6.11.2000, n. 347 “Regolamento
recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione”;
Vista la legge 10.3.2000, n. 62, recante Norme per
la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all’istruzione;
Visto l’Accordo fra Ministero della Pubblica
istruzione, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità
montane per l’esercizio in sede locale di compiti e funzioni
in materia di erogazione del servizio formativo di rispettiva competenza,
sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19.4.2001;
Visto l’accordo di collaborazione per l’attuazione
dell’obbligo formativo sottoscritto l’11.6.2001 fra
la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia;
Vista la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3,
recante Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto il Protocollo d’intesa fra Regione Puglia, Ministero
dell’istruzione, università e ricerca e Ministero del
lavoro e delle politiche sociali del 24.7.2002 e, in particolare,
l’art. 4, che prevede la programmazione congiunta di progetti
di alternanza scuola-lavoro finalizzati ad un’offerta personalizzata;
Vista la Legge Regione Puglia 7.8.2002, n. 15 “Riordino
della formazione professionale”;
Vista la Legge 14.2.2003, n. 30, recante Delega
al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
Vista la Legge 28.3.2003, n. 53, recante Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e di formazione professionale e, in particolare, l’art. 4,
che prevede la possibilità di svolgere l’intera formazione
dai 15 ai 18 anni attraverso l’alternanza di periodi di studio
e di lavoro;
Si conviene quanto segue:
Art. 1 (Oggetto dell’intesa)
- Il presente accordo intende favorire l’attuazione di modelli
di alternanza scuola-lavoro, da attuarsi sotto la responsabilità
di una istituzione scolastica o formativa, al fine di consentire
agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 2°
grado della Regione Puglia che abbiano compiuto il quindicesimo
anno di età la possibilità di svolgere in alternanza
l’intera formazione fino al diciottesimo anno, attraverso
modalità che assicurino loro l’acquisizione di conoscenze
di base e trasversali, nonché il conseguimento di competenze
spendibili nel mercato del lavoro.
- Le parti concordano sul fatto che l’alternanza deve essere
considerata una modalità formativa a cui si accede per
scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di
formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un
percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì
una metodologia didattica innovativa che valorizza l’aspetto
formativo dell’esperienza pratica. In questa prospettiva,
l’accento va posto sulle skills prima ancora che sugli aspetti
di professionalità.
- In tale prospettiva, l’alternanza non costituisce un terzo
canale formativo, accanto a quello dei licei e dell’istruzione
e formazione professionale, ma si configura invece quale ulteriore
modalità di acquisizione delle conoscenze e competenze
previste dai percorsi tradizionali.
Art. 2 (Durata dei percorsi di alternanza)
- I percorsi formativi di cui al presente accordo avranno durata
triennale a partire dall’anno scolastico 2003/2004 e potranno
essere rimodulati in itinere, sulla base delle risultanze derivanti
dalle azioni di monitoraggio che saranno realizzate nonché
dall’evolversi del quadro normativo di riferimento.
- Tenuto conto del principio enunciato nell’art. 4, comma
1, lettera a) della Legge 28.3.2003, n. 53, il triennio di riferimento
coprirà il percorso formativo compreso tra il 2° e
il 4° anno degli istituti di istruzione superiore.
Art. 3 (Soggetti attuatori)
- Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003,
n. 53 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente
accordo-quadro, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi
formativi di cui all’art. 1 del presente accordo sono istituzioni
scolastiche secondarie superiori, statali e paritarie, che all’uopo
stipuleranno apposite convenzioni con imprese e/o con le rispettive
associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, con enti pubblici e privati, ivi inclusi
quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti
per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale
di lavoro.
- Alle istituzioni scolastiche attuatrici competerà, altresì,
la gestione finanziaria dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel regolamento di contabilità approvato con
DI 1.2.2001, n. 44.
Art. 4 (Struttura del percorso formativo)
- Il percorso formativo, strutturato in tre anni, si articolerà
in formazione teorica e in esperienza pratica in azienda. La formazione
teorica sarà finalizzata all’acquisizione di conoscenze
di base e trasversali, nonché di conoscenze professionali.
L’esperienza pratica in azienda sarà finalizzata
all’acquisizione di competenze professionali.
- Nel corso del primo anno l’attività avrà
carattere orientativo. Nel secondo e nel terzo anno, oltre alle
attività di orientamento, l’offerta formativa sarà
anche finalizzata all’acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro.
- L’insegnamento sarà articolato in moduli, autoconsistenti
e sequenziali, autonomamente certificabili mediante una modulistica
condivisa, con una possibile articolazione della classe in gruppi.
- Nell’ambito del percorso formativo si procederà
al riconoscimento dei crediti, allo scopo di consentire per gli
allievi la massima flessibilità, in entrata e in uscita,
dai diversi sistemi formativi.
- A tal fine, ogni progetto dovrà prevedere apposite misure
di accompagnamento, atte a promuovere il successo formativo degli
allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza,
riallineamento, potenziamento, orientamento e monitoraggio.
- Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari,
soggetti a rischio, ecc.) dovranno essere garantiti il sostegno,
forme specifiche di tutoraggio, facilitazioni per l’inserimento
nel contesto sociale e lavorativo.
Art. 5 (Compiti dei soggetti promotori)
- Per promuovere i percorsi formativi oggetto del
presente accordo, i soggetti sottoscrittori realizzeranno, d’intesa
fra loro, le azioni necessarie, di seguito descritte e riportate
nell’Allegato al presente accordo-quadro.
- L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia:
- svolgerà, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali,
azioni di informazione, per diffondere fra i dirigenti scolastici,
i docenti, gli allievi e le loro famiglie, in fase di orientamento,
la più ampia conoscenza delle opportunità che il
percorso sperimentale presenta;
- fornirà alle istituzioni scolastiche che attueranno i
percorsi di cui al presente accordo le necessarie indicazioni
circa le modalità di gestione dell’iniziativa, assicurando
le opportune azioni di assistenza tecnica;
- coordinerà l’attività di monitoraggio.
- La Confindustria Puglia e l’Unione Regionale
delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato di Puglia:
- individueranno e descriveranno le figure professionali aggregate
più richieste dalle imprese;
- contribuiranno a definire le competenze professionali di tali
figure, d’intesa con gli altri soggetti firmatari della
presente intesa;
- contribuiranno a definire i percorsi didattici;
- raccoglieranno le disponibilità delle imprese
ad offrire posti-stage.
- La SPEGEA assicurerà supporto e assistenza
ai percorsi formativi. In particolare:
- collaborerà alla rilevazione dei bisogni e alla progettazione;
- curerà la sensibilizzazione e l’orientamento delle
imprese e dei soggetti coinvolti;
- realizzerà l’attività formativa per i docenti
e i tutor formativi e aziendali;
- coordinerà i tutor aziendali durante l’esperienza
pratica;
- curerà le azioni di monitoraggio.
- La Regione Puglia, e per essa l’Assessorato
all’istruzione, formazione professionale e politiche attive
del lavoro:
- contribuirà a definire, in coerenza con le linee di sviluppo
della programmazione economica regionale e d’intesa con
gli altri partners, i settori prioritari di intervento;
- svolgerà le opportune azioni di sensibilizzazione nei
confronti dei centri di formazione professionale;
- definirà, d’intesa con gli altri soggetti firmatari,
gli standard minimi, affinché i crediti acquisiti durante
i percorsi formativi vengano riconosciuti sia ai fini dei passaggi
fra i sistemi formativi, sia per l’eventuale conseguimento
della qualifica regionale.
Art. 6 (Quadro orario)
- Il quadro orario complessivo di impegno per gli
allievi, nell’arco del triennio, sarà quello previsto
dall’attuale ordinamento per ciascuna delle istituzioni
scolastiche che effettueranno i percorsi di alternanza.
- Nell’ambito di tale quadro orario e nelle
more dell’emanazione del decreto legislativo attuativo dell’art.
4 della legge 53/2003, le attività di alternanza potranno
coprire un monte ore complessivo non superiore al 15 %, corrispondente
all’ambito di flessibilità della quota oraria obbligatoria
riservata alle istituzioni scolastiche ai sensi del DM 26.6.2000,
n. 234, applicativo dell’art. 8 del DPR 275/99.
- Le medesime attività di alternanza dovranno
essere progettate secondo criteri di gradualità, che tengano
conto dell’età degli allievi e dell’indirizzo
di studi coinvolti.
Art. 7 (Risorse finanziarie)
- Per i percorsi di alternanza assistiti di cui
al presente accordo-quadro, le risorse finanziarie per l’avvio
dei progetti da attuarsi con decorrenza dall’a.s. 2003/2004
saranno tratte dall’apposito stanziamento di cui al decreto
dirigenziale in data 4.3.2003, allegato alla nota del MIUR - Dipartimento
per i servizi nel territorio - Dir. Gen. per l’istruzione
post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati prot.
n. 1007/B3E del 10.4.2003.
- Le predette risorse potranno essere integrate
da ulteriori apporti da parte dei sottoscrittori del presente
accordo, ovvero da altri soggetti pubblici o privati, ivi comprese
le istituzioni scolastiche.
Art. 8 (Valutazione)
- Le valutazioni periodiche e finali degli allievi
saranno effettuate dal Consiglio di Classe, d’intesa con
i tutor formativi e aziendali che hanno gestito il percorso formativo
dell’anno scolastico di riferimento.
- Gli esami finali saranno effettuati secondo la
normativa in vigore.
Art. 9
(Individuazione dei settori di intervento)
- In attesa dell’emanazione del decreto legislativo
previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge 28.3.2003, n.
53 e tenuto conto delle tendenze del mercato del lavoro regionale,
nonché degli indirizzi di programmazione economica della
Regione Puglia, le parti concordano di individuare tendenzialmente
i seguenti settori in cui innestare i percorsi di alternanza da
attuare a decorrere dall’a.s. 2003/2004:
- tessile e abbigliamento
- calzaturiero
- macchine utensili
- turistico-alberghiero
- agro-alimentare
- tecnologie dell’informazione e della comunicazione
- commercio
- L’individuazione degli istituti che attueranno
i percorsi di alternanza assistiti, nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili, sarà effettuata tenendo conto
della dichiarata disponibilità da parte dei medesimi istituti,
oltre che della loro ubicazione in relazione alle esigenze espresse
nel precedente comma 1 e della pregressa esperienza maturata in
percorsi formativi integrati scuola-lavoro.
Bari, 9 luglio 2003
per l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia F.to Fiori
per la Regione Puglia F.to Silvestri
per la Confindustria Puglia F.to Mongelli
per l’Unione Regionale
delle CC.CC.II.AA. di Puglia F.to Divella
per la SPEGEA F.to Matarrese